In sede di costituzione di una Startup Innovativa, la flessibilità della normativa italiana, permette di inserire nell'atto costitutivo i cosiddetti Strumenti Finanziari Partecipativivi (“SFP”). Gli SFP potranno consistere di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, con esclusione però del diritto di voto nelle decisioni dei soci.
Ciò prevede la possibilità di emettere Strumenti Finanziari Partecipativi nell’ambito della disciplina della S.p.A., ulteriore strumento per favorire il reperimento di risorse finanziarie da parte della startup.
Cosa sono gli Strumenti Finanziari Partecipativi?
Gli SFP si pongono infatti in una posizione intermedia tra capitale di rischio e capitale di debito. Tali strumenti offrono notevoli vantaggi sia agli investitori sia ai soci fondatori, i quali non vedranno diluita la propria partecipazione, potendo al contempo evitare di appesantire la struttura finanziaria della società.
Ai sottoscrittori di SFP è sempre riconosciuto almeno un diritto patrimoniale, mentre i diritti amministrativi potrebbero anche essere assenti. I diritti patrimoniali possono avvicinarsi alla natura di un’operazione in equity o di debito.
La possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi deve essere prevista in statuto; i soci devono disciplinarne il contenuto, le condizioni di emissione (ed eventualmente di circolazione), nonché le eventuali sanzioni in caso di inadempimento. Il tutto formalizzato tramite un apposito regolamento, direttamente in statuto.