Il Decreto Liquidità a supporto del Fondo Centrale di Garanzia

Lo scorso 8 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del “Decreto Liquidità”, diventato operativo in seguito anche alla trasmissione alle banche della circolare applicativa da parte del presidente dell’ABI. Tali misure operano in particolare in materia di sostegno alla liquidità delle imprese favorendo un innalzamento del plafond del Fondo Centrale di Garanzia, un ampliamento dei soggetti beneficiari e uno snellimento delle procedure d’accesso allo stesso.

Il FCG, istituito nel 2000 per garantire ed agevolare i crediti concessi dagli Istituti di credito in favore delle PMI, è ad oggi tra gli strumenti di mitigazione del rischio più utilizzato dalle banche.

Il Fondo, che non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente, dal 17 marzo al 30 aprile ha già garantito oltre 65.000 richieste di finanziamento per oltre 4,5 miliardi di euro.

Decreto Liquidità: alcune novità introdotte

Le nuove disposizioni operative in favore del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese introdotte dall’art.13 del Decreto Liquidità e autorizzate della Commissione Europea, rafforzano le aree di intervento in favore delle imprese introdotte già dal precedente Decreto Cura Italia.

In sintesi, le novità apportate con il Decreto Liquidità, in vigore sino al 31.12.2020, riguardano in primo luogo la gratuità della garanzia e l’espansione del plafond da 2,5 a 5 milioni per singola impresa, in secondo luogo la garanzia è concessa automaticamente senza alcun tipo di valutazione ed infine viene allargata la schiera dei beneficiari:

  • PMI;
  • Persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • Imprese con al massimo 499 dipendenti;

Possono inoltre presentare richiesta:

  • Imprese che in data successiva al 31.12.2019 hanno presentato concordato con continuità, accordo di ristrutturazione o piano attestato
  • Imprese con posizioni classificate come “inadempienze probabili” oppure “scadute” o “sconfinanti deteriorate”, purché non precedenti al 31.01.2020

Quali sono gli interventi?

L’art.13 del decreto liquidità prevede 4 tipologie di interventi.

La prima è la garanzia diretta del 100% per finanziamenti fino a 25.000 €.

Il finanziamento deve presentare:

  • Durata fino a 72 mesi con preammortamento di 24 mesi;
  • Importo finanziato pari al 25% dell’ammontare dei ricavi (come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata) con limite massimo di 25.000 €;
  • Dichiarazione che la propria attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19;

La seconda tipologia è la garanzia diretta del 90% con possibilità di cumulo con garanzia confidi fino al 100% del finanziamento fino a 800.000 € in favore dei beneficiari con ricavi inferiori a 3,2 milioni di euro.

Il finanziamento in questo caso dovrà avere:

  • Durata inferiore ai 72 mesi;
  • Importo finanziato pari al 25% dell’ammontare dei ricavi con limite massimo di 800.000 €;
  • L'autocertificazione di danno da Covid-19;


Terza tipologia: garanzia del 90% o una riassicurazione del 100% in favore dei confidi per finanziamenti fino a € 5.000.000 con:

  • Durata fino a 72 mesi;
  • Importo del finanziamento non superante alternativamente il doppio della spesa salariale compresa di oneri sociali, il 25% del fatturato dell’anno 2019 o il fabbisogno per costi di capitale d’esercizio e per costi d’investimento per i successivi 18 mesi per le PMI o per i successivi 12 mesi per le imprese di dimensioni maggiori;
  • Autocertificazione del vincolo di fabbisogno;


Quarta tipologia è la garanzia diretta dell’80% o riassicurazione del 90% in favore dei confidi per finanziamenti aventi come finalità la rinegoziazione del debito dell’impresa. Condizione necessaria per la garanzia è che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito accordato in essere oggetto di rinegoziazione.

In questa tipologia è indifferente durata e preammortamento, in più non sono richieste certificazioni.

Considerazioni

In definitiva, gli interventi del Decreto Liquidità sul Fondo Centrale di Garanzia potenziano questo pratico strumento permettendo un’erogazione facilitata del credito tra banche e PMI. Resta in ogni caso di prioritaria importanza il merito creditizio dell’impresa richiedente per poter ricevere le somme dalle banche, ancorché garantite dallo Stato.

È importante ribadire che, in caso di insolvenza, la banca avvia le procedure per il recupero del credito (segnalazioni in Centrale Rischi, pignoramenti, procedure concorsuali etc.). In aggiunta, in caso di attivazione della garanzia statale, il FCG ha il diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa garantita, sostituendosi quindi alla banca nel processo di restituzione delle somme.

Sarà quindi cruciale, per ogni impresa, avere una corretta pianificazione finanziaria per essere certa di riuscire a restituire puntualmente il debito assunto e mantenere la propria solvibilità.

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