L’atto costitutivo di una start-up innovativa in forma di s.r.l. può prevedere una o più categorie di quote di partecipazione. Vantaggio della start-up è quello di, nei limiti della legge, determinarne liberamente il contenuto. Alle s.r.l. ordinarie, al contrario, non è permesso creare categorie di quote oggettivamente determinate.
Categorie di quote: Diritti e Agevolazioni
I soci di s.r.l. innovative possono infatti attribuire diritti speciali non solo al singolo socio (caso ordinario), ma anche a un’intera categoria di quote individuate. In questo modo si è favorito il reperimento di capitali strumentali allo sviluppo. Questo tipo di agevolazione è solo una delle tante che rientrano nell'ottica di gestione societaria flessibile concessa alle start-up innovative (qui il nostro approfondimento sul tema).
Dunque, i soci possono creare con grande libertà categorie di quote dotate di diversi diritti patrimoniali e/o amministrativi. Si tratta di caratteristiche che incidono principalmente sul diritto agli utili o alle perdite, sul diritto di voto in assemblea e di nomina degli organi sociali, ma non solo. Si pensi a categorie di quote che attribuiscano il diritto di recesso dalla società a particolari condizioni, o gravate da particolari limitazioni alla circolazione.
Inoltre, è possibile prevedere la creazione di categorie:
- che non attribuiscano diritti di voto;
- che attribuiscano diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta dai soci;
- che attribuiscano diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni.
Pertanto, generando in maniera adeguata il contenuto delle categorie di quote, i founders, oltre a neutralizzare il potere di voto in assemblea dei soci investitori, potranno eliminare il rischio di subire un’eccessiva ingerenza nella governancedell’impresa, evitando controlli che potrebbero rallentare il business.