Accordi di Basilea
In un’epoca in cui le banche sono indiscusse protagoniste della vita economica del nostro Paese e più in generale dell’Euro-zona, è prassi sentire parlare degli “Accordi di Basilea”.
Già nel 1974 fu intuito il ruolo fondamentale e l’importanza attribuita agli istituti bancari, perciò, nell’omonima città, fu istituito il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Si tratta di un organo consultivo internazionale atto a definire una regolamentazione della Vigilanza Bancaria, per assicurare stabilità al sistema finanziario globale.
L’evoluzione degli accordi di Basilea.
Basilea I
Alla fine degli anni ’90 il contesto normativo sul quale operavano le banche, era poco regolamentato. Infatti, non erano pochi gli istituti bancari che avviarono una condotta “aggressiva” che probabilmente pose la basi per la celebre crisi economica esplosa solo pochi anni dopo.
La prima forte regolamentazione, fu introdotta con il primo Accordo di Basilea, raggiunto nel 1988. Questo, vide l’introduzione del “requisito patrimoniale minimo”, ovvero quella quota di capitale attraverso la quale è possibile proteggere i depositanti dal rischio che l’attivo bancario diventi insufficiente a ripagare i debiti.
In particolare, il capitale (equity) bancario, deve essere almeno pari all’8% dei crediti concessi alla clientela:
Successivamente ci si rese conto che era opportuno considerare il grado di rischiosità di ogni finanziamento, ponderandolo per il soggetto che lo sottoscrive poiché alcuni soggetti sono più solidi rispetto ad altri.
Quindi, furono introdotti i “coefficienti di ponderazione”, attraverso i quali è possibile operare un trattamento differente per ogni diversa tipologia di prenditore di fondi (imprese, banche, stati, ecc.).
Nonostante gli importanti cambiamenti introdotti, furono da subito evidenti alcuni limiti di tale accordo che, innanzi tutto, non considerava i rischi operativi e la diversificazione del portafoglio per ridurre il rischio.
Basilea II
I limiti dell’Accordo di Basilea I, furono il punto di partenza per il raggiungimento dell’accordo successivo che, dopo quasi un decennio di elaborazioni e miglioramenti, entrò definitivamente in vigore nel 2008.
I criteri del calcolo introdotti dal primo Accordo, furono riformati così da rendere la regolamentazione quanto più sensibile al rischio di ogni prestito, anche attraverso la differenziazione di diverse tipologie di rischio per tipologie di clienti identiche.
Conseguenza di questo fu l’introduzione dei “rating”, ovvero dei giudizi assegnati dalla banca da cui far dipendere il requisito patrimoniale delle imprese.
La definizione del rating è il frutto di una serie di calcoli matematici che includono fattori quantitativi (indici di bilancio, centrale di rischi e indici di andamento aziendale) e fattori qualitativi (prospettive settoriali e altre situazioni caratteristiche dell’azienda). Il risultato è un valore numerico al quale corrisponde una determinata “propensione all’insolvenza”.
Basilea III
Nel Dicembre 2010, la crisi economica aveva ormai preso piede ed era forte l’esigenza dei presidenti delle Autorità di Vigilanza degli Stati membri, rendere ancora più stringenti le norme proposte con i precedenti due accordi.
L’obiettivo principale della riforma, fu quello di aumentare ulteriormente il capitale che l’istituto di credito tiene da parte “per sicurezza”, aumentando la percentuale già stabilita dagli accordi di Basilea I e Basilea II. Perciò, le modifiche interessarono anche l’ indicatore del rapporto tra il capitale e il rischio ponderato, che dal 2 per cento salì al 4,5 per cento.
Rapporto banca-impresa: una nuova era
Certamente questo decennio di innovazioni delle regolamentazioni, hanno costretto le banche e le imprese a reimpostare il loro rapporto, basandolo su una maggiore trasparenza, anche grazie all’introduzione del rating.
Si tratta, quindi, di un rapporto bilaterale: da un lato, le banche selezionano le imprese da finanziare con le risorse acquisite attraverso la raccolta di credito, dall’altra parte, le imprese sono chiamate a condividere le notizie rese disponibili alla controparte, rivolgendosi alle banche per finanziare il proprio modello di business, più che per ottenere, semplicemente, un prestito.
Si intuisce come la volontà degli Accordi di Basilea non sia quella di regolamentare la mera erogazione di prestiti, bensì quella di finanziare progetti “ sicuri, trasparenti e meritevoli”.
Sono una PMI! E adesso?
- La compliance aziendale
Budget, business plan, report societari, report finanziari: questi sconosciuti! Si tratta di documentazioni per lo più estranee agli imprenditori e questo evidenzia la limitata conoscenza degli strumenti a disposizione dell’impresa.
Questo deve essere il punto di partenza. Le PMI italiane devono avviare un processo di evoluzione aziendale che inizi con una chiara pianificazione finanziaria che si trasformi gradualmente in comunicazione e trasparenza, verso il mercato e verso le banche. Solo in questo modo le PMI avranno l’opportunità di raggiungere un buon livello di affidabilità.
- Il rating
Il maggiore impatto di cui le imprese hanno risentito dopo l’introduzione degli Accordi di Basilea, riguarda sicuramente la richiesta di credito.
Infatti, la selezione delle imprese cui concedere prestiti e la definizione del prezzo del finanziamento, risentono dei sistemi più complessi e dettagliati imposti dagli Accordi. In particolare, le imprese meno solide e le idee imprenditoriali considerate “innovative” e rischiose, vedono sempre più spesso ridimensionato il volume di finanziamenti ottenibile, a fonte di tassi più elevati.
Oltretutto, come già evidenziato, tutti i meccanismi di concessione di prestiti dipendono dal rating. Questo può essere assegnato da apposite agenzie private, oppure può essere interno, se calcolato da ogni banca secondo modelli parametrici propri, approvati dalla Banca d’Italia.
Perciò, per ottenere la concessione di credito, è opportuno che le PMI identifichino come sono giudicate dalle banche avviando un percorso che consenta di determinare in modo preventivo l’ipotetico rating ed eventualmente migliorarlo al fine di ottenere un buon “biglietto da visita” per le banche.